Il servizio è erogato dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare
- Cosa si può chiedere
- Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi
- Quanto tempo ci vuole per l'evasione della richiesta di accesso
- Cosa non si può chiedere
- Costi del servizio
- Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso
Cos'è il diritto di accesso ai documenti amministrativi e chi lo può esercitare
E’ il diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.
Lo possono esercitare tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi (quali ad esempio Associazioni e Comitati), che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale collegato ad una situazione che sia giuridicamente tutelata e connessa al documento oggetto di richiesta di accesso.
L'accesso ai documenti amministrativi favorisce la partecipazione del cittadino e assicura l'imparzialità e la trasparenza amministrativa.
Cosa si può chiedere
È possibile esercitare il diritto di accesso sul documento amministrativo inteso quale rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti.
I documenti possono essere interni o non, relativi ad uno specifico procedimento, che siano detenuti dal Comune di Montespertoli e che concernano attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla loro natura sostanziale pubblica o privata.
Come e a chi si presenta la domanda di accesso ai documenti amministrativi
Accesso informale: il diritto di accesso può essere esercitato in via informale, dietro semplice richiesta verbale all'ufficio che ha formato o detiene stabilmente il documento, se la tipologia del documento richiesto esclude la presenza di controinteressati. La valutazione se ammettere o meno l'accesso in via informale spetta al responsabile dell'ufficio.
Accesso formale: ove invece sia necessario compiere una valutazione più approfondita sull'interesse manifestato dal richiedente per accedere agli atti, o sulla eventuale presenza di controinteressati all'esercizio del diritto di accesso, è necessario presentare formale richiesta di accesso agli atti utilizzando la modulistica presente in allegato in fondo alla pagina. La richiesta, motivata e sottoscritta dall'interessato deve essere presentata all’Ufficio URP e Servizi Demografici:
- direttamente allo sportello
- inviata per posta o via fax al numero: 0571 609760, allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente
- inviata per via telematica, alla casella di Posta Elettronica Certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
- inviata per via telematica, alla casella di Posta Elettronica: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., allegando la copia fotostatica del documento di identità del richiedente
La domanda deve essere compiutamente compilata in ogni sua parte. Non saranno prese in considerazione le domande contenenti indicazioni generiche che non consentano di individuare con certezza il documento richiesto o di valutare l'interesse che fonda l'esercizio del diritto di accesso.
Quanto tempo ci vuole per l'evasione della richiesta di accesso
Nel caso di accesso esercitato in via informale la richiesta viene soddisfatta immediatamente, senza particolari formalità ma comunque dietro pagamento delle eventuali spese di riproduzione dei documenti.
Nel caso di accesso formale il procedimento deve concludersi nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, fatti salvi i casi di sospensione o differimento. In caso di comunicazioni ai controinteressati i termini sono sospesi e i controinteressati hanno 10 giorni di tempo, dal ricevimento della comunicazione per presentare motivata opposizione all'accesso.
Cosa non si può chiedere
Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:
I documenti coperti da segreto di Stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi. i documenti di cui è vietata la divulgazione dal Regolamento comunaleI documenti relativi a procedimenti tributari di terziLa documentazione inerente l'attività del Comune diretta all'emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazioneI documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terziI documenti individuati con deliberazione del Comune di cui sia stato vietato l'accesso con provvedimentoI documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dal ComuneI documenti richiesti per categorie generali, la cui conoscenza sia rivolta ad un controllo generalizzato dell'operato del ComuneI documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla Costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. E' comunque garantito l'accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell'art. 60) del Dlgs. 196/2003.
Costi del servizio
Gratuito per presa visione
Costo fotocopie per rilascio di copia semplice
Marca da bollo Euro 16,00 per l’istanza e ogni copia autentica
Quali sono le norme che regolano il diritto di accesso
Le norme che regolano il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono:
Legge 241/90 e s.m.i.- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativiRegolamento sul rapporto tra i cittadini e l'amministrazione comunale nello svolgimento delle attività e dei procedimenti amministrativi (Del. Cons. Comunale N. REG. 133/2010)